Regolamento Elettorale AIUCD

 
Art. 1. Hanno diritto alla partecipazione alla elezione del consiglio direttivo a qualsiasi titolo (elettori, candidati, presentatori di candidature) i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale almeno 30 giorni prima della dalla data fissata per l’apertura delle votazioni.
Art. 2. La votazione può aver luogo con due diverse modalità:
a) in un’assemblea ordinaria espressamente convocata e con la presenza fisica dei soci (art. 5);
b) mediante espressione elettronica del voto da parte dei soci (art. 6).
La votazione avviene ordinariamente in modo elettronico, a meno che 1/3 dei soci chieda la votazione per mezzo di assemblea.
Il comitato direttivo provvede a nominare la commissione elettorale, che sovrintende a tutte le operazioni di voto.
Ordinariamente vengono eletti 9 membri del direttivo. L’Assemblea può stabilire che venga eletto un maggior numero di componenti del consiglio direttivo (da 9 a 15 membri) tenendo presente la norma statutaria secondo cui “il consiglio direttivo dovrà avere una composizione in grado di rappresentare tendenzialmente tutte le aree scientifiche presenti nell’Associazione”.
Art. 3. Ogni candidatura per il consiglio direttivo viene inviata all’indirizzo email candidature.direttivo@aiucd.it da almeno due soci in regola col versamento della quota associativa alla data in cui vengono pubblicamente indette le operazioni di elezione. Ogni candidato presenta la sua candidatura inviando al medesimo indirizzo una dichiarazione d’intenti non più lunga di 400 parole in cui espone le sue motivazioni a candidarsi. La commissione elettorale provvede a prenderle in carico.
Un singolo socio non può presentare più di una candidatura.
Art. 4. È compito della commissione elettorale:

  • indire le elezioni;
  • la verifica della qualità di socio , che vale per tutti i partecipanti alle elezioni, a qualsiasi titolo (candidati, votanti, presentatori di candidature), che devono essere in regola con il versamento della quota associativa almeno 15 giorni prima della data di apertura delle votazioni; fa fede per l’attestazione della qualità di socio in regola con il pagamento della quota l’inserimento nell’elenco dei soci e in mancanza di ciò l’attestazione del versamento della quota almeno 15 giorni prima della di apertura delle operazioni di voto;
  • la pubblicazione di un elenco degli aventi diritto al voto, una copia del quale viene affissa o diffusa nel sito Internet dell’AIUCD, ed un’altra rimane alla commissione per il controllo e la registrazione del voto, in 2 tempi: alla data di indizione delle elezioni; e a 15 giorni dall’apertura delle operazioni di voto;
  • la definizione della data di apertura delle operazioni di voto;
  • la fissazione del termine entro il quale vengono proposte le candidature per il consiglio direttivo;
  • la verifica della regolarità e della sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati proposti e l’eventuale aggiunta di altri nomi nel caso in cui le candidature non raggiungessero il numero dei consiglieri da eleggere, o nel caso in cui vi fossero aree scientifiche non rappresentate;
  • la predisposizione delle schede con i nomi dei candidati;
  • la fissazione delle modalità per assicurare la segretezza del voto;
  • lo scrutinio dei voti espressi e la proclamazione degli eletti

Art. 5. Votazione in assemblea
La convocazione dell’assemblea elettorale da parte del Presidente viene inviata a tutti i soci mediante posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. A norma dell’art. 9 dello Statuto dell’associazione, ogni socio, se impossibilitato ad intervenire personalmente, può essere rappresentato per delega da un altro socio, il quale dovrà presentare alla presidenza la dichiarazione di delega firmata dal socio delegante insieme alla copia del documento di identità del delegante. Ciascun socio può disporre di non più di cinque deleghe.
Il presidente verifica anzitutto la presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei soci. In caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione.
Ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell’elenco degli aventi diritto al voto, riceve una scheda elettorale, ed esprime il proprio voto contrassegnando con una crocetta i nomi prescelti tra quelli indicati nella scheda, fino ad un massimo di due terzi dei consiglieri da eleggere.
Art. 6. Votazione elettronica.
La convocazione dell’assemblea elettorale da parte del Presidente viene inviata a tutti i soci mediante posta elettronica almeno 15 giorni prima della data di inizio delle votazioni. Le operazioni di voto dovranno garantire uno spazio di almeno 7 giorni entro cui i soci potranno manifestare il loro voto secondo le modalità che saranno fissate dalla commissione elettorale.
Nel caso di votazione elettronica l’espressione del voto è personale e non è consentita la delega ad altro socio.
La commissione elettorale provvede ad identificare i singoli elettori e a verificare la qualità di socio di ciascuno di essi, prendendo altresì gli opportuni provvedimenti per impedire la doppia espressione del voto o la sostituzione di persona.
Art. 7. La commissione elettorale, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, procede immediatamente allo spoglio delle schede votate, e previa verifica del numero complessivo con riferimento al numero dei votanti, procede al conteggio e alla registrazione dei voti attribuiti a ciascun candidato, nonché alla proclamazione degli eletti secondo l’ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di preferenze si riterrà eletto il socio appartenente all’area scientifica meno rappresentata nel consiglio direttivo.
Art. 8. Alla convocazione del nuovo consiglio direttivo provvede il più anziano di età tra i consiglieri eletti.